Art. 2.
(Definizione).

      1. Per «edificazione in terra cruda» si intende l'insieme delle tecniche costruttive, tradizionali o innovative che utilizzano elementi gettati in opera o sagomati con procedimenti manuali o meccanizzati, impieganti come materia prima terre argillose con possibilità di aggiunta di stabilizzanti e fibre naturali, essiccati senza processi di cottura e impiegati sia per strutture portanti che per elementi di completamento o di finitura.